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Ordinanza — n. 41741/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41741/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41741/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRDIS JESSICA nato a VERCELLI il 02/11/1987 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di VIRDIS Jessica, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di cui al capo A), perché estinto per remissione di querela, ed ha rideterminato la pena inflittale per i residui reati di cui ai capi B) e C), - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41741/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRDIS JESSICA nato a VERCELLI il 02/11/1987 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di VIRDIS Jessica, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di cui al capo A), perché estinto per remissione di querela, ed ha rideterminato la pena inflittale per i residui reati di cui ai capi B) e C), - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Parole chiave

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pena residua remissione della pena recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena riesame della carcerazione preventiva
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRDIS JESSICA nato a VERCELLI il 02/11/1987 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di VIRDIS Jessica, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di cui al capo A), perché estinto per remissione di querela, ed ha rideterminato la pena inflittale per i residui reati di cui ai capi B) e C), - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale è denunciata la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare ex officio l'avvenuta estinzione dei reati di furto aggravato di cui ai capi B) e C) della rubrica, per intervenuta loro prescrizione maturata in epoca antecedente alla sentenza di appello, è manifestamente infondato, posto che, preso atto dell'assenza di rilievi di gravame della deducente in ordine alla contestata, ritenuta ed applicata <<recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale», ai fini del calcolo della prescrizione della detta circostanza aggravante ad effetto speciale si è tenuto correttamente conto sia ex art. 157, comma 2, cod. pen., sia ex art. 161, comma 2, cod. pen., essa comportando un'interruzione del tempo necessario a prescrivere pari a due terzi, di modo che il decorso del termine massimo di prescrizione non è a tutt'oggi spirato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Rf- s