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Ordinanza — n. 41740/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated attempted theft convictions for generic legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41740/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Giuseppe Massafra and Antonella Petruccelli inadmissible. The appellants argued against their convictions for aggravated attempted theft, claiming violations of law and defects in the lower court's reasoning regarding their liability. The court rejected these claims because the grounds raised were deemed absolutely generic and lacked specific legal substance.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds; generic complaints regarding the violation of law or defects in reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeals Generic Legal Grounds Aggravated Attempted Theft Cassazione Roma tentate lesioni personali gravi tentata truffa attentato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSAFRA GIUSEPPE nato a TORINO il 18/07/1977 PETRUCELLI ANTONELLA nato a TORINO il 02/06/1977 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Giuseppe Massafra e Antonella Petruccelli avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 9 dicembre 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato loro ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dei prevenuti; Considerata l'assoluta genericità dei motivi di ricorso; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i nnedesim in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022.