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Ordinanza — n. 41739/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as defense arguments are generic and insufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41739/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defense arguments were deemed generic and lacked specific evidentiary references to challenge the lower court's reasoning. Although the appellant claimed the trial judge failed to adequately assess witness credibility and relevance, the court found the defense did not pinpoint decisive evidence from the case file. Consequently, the court ruled that the lower court's brief motivation did not meet the threshold for apparent lack of coherence or reasonableness required to trigger a violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; A defense appeal based on absolute lack of motivation is inadmissible if the arguments are generic and fail to identify specific evidentiary elements that would disarticulate the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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lack of motivation apparent lack of motivation violation of law generic defense arguments evidentiary references minaccia nel diritto penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Alla stregua di quanto riportato, la pur sintetica motivazione che cor- reda la decisione impugnata non è tale da potere essere qualificata come appa- rente - rilevante sub specie di violazione di legge per inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod.
art. 612 cod. pen
DANDREA Nicola ricorre avverso la sentenza del 12 ottobre 2021, con la quale il Giudice di pace di Viggiano l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021
Deve, di contro, rilevarsi che le deduzioni difensive sono generiche, perché prive della specifica indicazione di evidenze dimostrative - ritratte dal com- pendio istruttorio - dotate di spiccata decisività, atte, come tali, a disarticolare la tenuta della motivazione censurata (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANDREA NICOLA nato a MARSICOVETERE il 29/03/1982 avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIUDICE DI PACE di VIGGIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. DANDREA Nicola ricorre avverso la sentenza del 12 ottobre 2021, con la quale il Giudice di pace di Viggiano l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. in danno di Bocca Pasquale e di Lo Bosco Michelina.

2. All'uopo, tramite il difensore, denuncia, con un solo motivo, il difetto assoluto di motivazione, non avendo il giudice di merito dato conto né del conte- nuto delle testimonianze valorizzate ai fini della decisione, né dei criteri utilizzati per vagliarne la pertinenza rispetto al thema probandum, né l'attendibilità.

3. Con memoria in data 9 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni di doglianza.

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il Giudice di pace ha ritenuto provati i fatti ascritti al ricorrente, ricon- ducendoli al contestato delitto di minaccia, valorizzando la <<chiara e logica de- scrizione della dinamica dei fatti contestati» veicolata in dibattimento tramite le convergenti dichiarazioni rese dalle persone offese, stimate coerenti e complete, e, peraltro, confermate nel loro contenuto dalle dichiarazioni delle teste Lapetina Rosa. 4.2. Alla stregua di quanto riportato, la pur sintetica motivazione che cor- reda la decisione impugnata non è tale da potere essere qualificata come appa- rente - rilevante sub specie di violazione di legge per inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. -, posto che, secondo il diritto vivente, è sussumibile in questa categoria concettuale solo quella difetti dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), in quanto del tutto avulsa dalle risultanze processuali ed affidata ad argomentazioni di puro genere o ad asserzioni apodittiche ovvero a proposizioni prive di efficacia dimostrativa: vale a dire in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682). 4.3. Deve, di contro, rilevarsi che le deduzioni difensive sono generiche, perché prive della specifica indicazione di evidenze dimostrative - ritratte dal com- pendio istruttorio - dotate di spiccata decisività, atte, come tali, a disarticolare la tenuta della motivazione censurata (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere