Ordinanza — n. 41738/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO EMANUELE nato a VERBANIA il 08/08/1981 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Emanuele Indelicato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 5 ottobre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 494 cod. pen; Ordinanza — n. 41738/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, si era soffermata sulle ragioni per le quali doveva ritenersi attendibile la sola ricostruzione offerta dal teste delll'accusa; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO EMANUELE nato a VERBANIA il 08/08/1981 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Emanuele Indelicato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 5 ottobre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, si era soffermata sulle ragioni per le quali doveva ritenersi attendibile la sola ricostruzione offerta dal teste delll'accusa; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022