Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new substantive defense arguments for the first time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by OPRISAN Vasile inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant attempted to challenge the lower court's finding of criminal responsibility based on arguments regarding witness testimony verification and the nature of the offense. The court rejected this because these were substantive issues of merit that the appellate court had not raised, violating procedural rules against introducing new defenses for the first time at the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, e Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; New substantive arguments regarding the merits of the case cannot be raised for the first time in the cassation appeal if they were not contested at the appellate level.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPRISAN VASILE nato il 10/02/1966 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di OPRISAN Vasile per il delitto di cui all'art.495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, proteso a censurare la motivazione sottesa alla dichiarazione di responsabilità [sotto il profilo del «vaglio ... di quanto dichiarato dai testimoni» e «in ordine all'asserita configurabilità del fatto reato in capo all'imputato» (così pag. 2 dell'impugnativa)], non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, essendosi limitato a chiedere una mitigazione del trattamento sanzionatorio; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr i