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Ordinanza — n. 41736/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new merit issues and generic grounds violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41736/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Zaccaro Felicia inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated theft of electricity, arguing violations of procedural articles regarding motivation and sentencing discretion. The court rejected these claims because the first ground constituted mere factual complaints without legal comparison, while the second raised new merit issues regarding sentencing mitigation that were not properly argued in the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 c.p.p.; Art. 192; Art. 533 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot introduce new grounds of merit or generic complaints lacking specific legal comparison, as such issues fall within the exclusive domain of the trial court's discretionary judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal new merit issues generic grounds procedural violation sentencing discretion danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 609, comma 2 c.p.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
245931); vuoi perché il rilievo circa la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020
pen., non è consentito in sede di legittimità, vuoi in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv.
Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012
280027, vuoi perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARO FELICIA nato a SAN SEVERO il 01/06/1985 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di ZACCARO Felicia per il delitto di furto aggravato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, anche sub specie di violazione di legge per inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità, vuoi in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, vuoi perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227), prive tra l'altro, di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con il tenore dell'argomentazione sviluppata al riguardo nella sentenza impugnata (vedasi pag. 3); - che il secondo motivo, oltre ad essere affetto da conclamata genericità nella parte in cui denuncia l'assenza di motivazione in ordine alla valutazione dell'effettivo disvalore del fatto, avuto riguardo all'ampia e corretta motivazione rassegnata sul punto dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), deduce censure non consentite in questa sede, vuoi perché, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); vuoi perché il rilievo circa la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è inedito, non risultando dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che la deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere esten