Cassation appeal dismissed as sentencing discretion falls to trial courts under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Zelia Besmir inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Besmir challenged the appellate court's re-determination of her sentence for grave injuries, arguing against the sentencing gradation. The court rejected this because sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code, making such complaints inadmissible in cassation unless arbitrary or unmotivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, Art. 133 cod. pen.: The gradation of the penalty is a matter of discretion for the judge of the merits; therefore, complaints regarding the congruity of the sentence are inadmissible in the Court of Cassation unless the determination is arbitrary or illogical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZELIA BESMIR nato il 23/07/1989 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di ZELIA Besmir per il delitto di lesioni gravi in danno di Compagnone Alba, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicatogli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che censura l'operata graduazione della pena, oltre ad essere affidato a deduzioni generiche — perché prive di confronto critico con il tenore della decisione complessivamente considerata, nella quale, in particolare, si era evidenziata la gravità e la pericolosità dell'azione posta in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa (cfr., pag. 2, ultimo capoverso, e 3, secondo capoverso, della sentenza impugnata) -, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Co