Criminal appeal dismissed for inadmissibility as new charge reclassification was not raised in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeals by Capolongo and Ruggeri inadmissible. The defendants argued for the first time in this stage that their attempted theft charge should be reclassified as property damage. The court ruled this argument inadmissible because it was not raised during the appellate proceedings, violating procedural rules against introducing new substantive issues at the final review stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: Arguments concerning the reclassification of a crime or the exercise of sentencing discretion cannot be raised for the first time in the cassation appeal if not previously contested in the appellate judgment.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPOLONGO ALFONSO nato a CERIGNOLA il 16/03/1963 RUGGERI GERARDO nato a CERIGNOLA il 08/06/1959 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di CAPOLONGO Alfonso e di RUGGERI Gerardo per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto unitario motivo, proteso a censurare l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che i deducenti avessero formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto -, essendosi limitati a chiedere la derubricazione del delitto di tentato furto in quello di danneggiamento -; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi