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Ordinanza — n. 41727/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints rather than legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41727/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Paolo Marino inadmissible. Marino argued that the lower court's reasoning regarding his liability for aggravated theft was flawed and violated the law. The court rejected this claim because the appeal consisted solely of factual grievances without raising specific legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only mere complaints regarding facts or the correctness of the court's reasoning without alleging a specific violation of law.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Factual Grievances Violation of Law Aggravated Theft Procedural Bar spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.
Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 27/11/1990 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Paolo Marino avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 28 giugno 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (si vedano a pag. 1 della sentenza le considerazioni sulla proprietà della vettura utilizzata nell'occorso); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022.