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Ordinanza — n. 41726/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41726/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41726/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEO FRANCO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 04/01/1981 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Franco Giuseppe Di Leo avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 26 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati meglio descritti in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41726/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena proporzionalità della pena revisione della sentenza penale difesa penale errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEO FRANCO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 04/01/1981 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Franco Giuseppe Di Leo avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 26 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati meglio descritti in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena;

Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del trattamento sanzionatorio è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati ed anche implicitamente disattesi (in tema di attenuanti generiche) con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Considerato che, comunque, la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 202