Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as re-evaluation of witness credibility is precluded in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Gina Coppola's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Coppola argued for a re-evaluation of witness credibility regarding her conviction for personal injury, but the court found this precluded at the appellate stage. Consequently, the lower court's judgment affirming her criminal liability and sentence was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal for re-evaluation of evidence and witness credibility is precluded in the Court of Cassation stage, which reviews only legal errors, not factual assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GINA nata a CIVITAVECCHIA il 28/04/1963 avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore, avv Laura Brilli, che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso; ist
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Firenze ha affermato la penale responsabilità di Gina Coppola per il reato di lesione personale e l'aveva condannata, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata è inammissibile, in quanto volto ad invocare una rivalutazione delle prove, soprattutto in relazione all'attendibilità dei testimoni, che è preclusa in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il