Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded prescription defense and generic complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Lorusso inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Lorusso argued that his aggravated theft committed in 2013 was extinguished by prescription, claiming the limitation period would not expire until 2025. The court rejected this claim as manifestly unfounded and dismissed the rest of the complaint for being excessively generic, upholding the lower court's conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 604, cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or excessively generic, and the court may order the appellant to bear the costs and a fine.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO DOMENICO nato a CANOSA DI PUGLIA il 24/08/1970 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 7 novembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Lorusso per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e l'aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato laddove sostiene che il reato, commesso sino al 14 marzo 2013, è ormai estinto per prescrizione, atteso che il termine sarebbe scaduto solo in data 14 settembre 2025, e che esso è estremamente generico nel resto e come tale inammissibile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/