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Ordinanza — n. 41722/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; appellant ordered to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41722/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible due to the extreme generality of the grounds raised against the lower court's decision. The appellant, convicted of fraudulent bankruptcy and fraud, argued against the dismissal of his previous appeal but failed to provide specific legal arguments. Consequently, the court ruled that the lack of specificity rendered the appeal procedurally invalid and ordered the payment of costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are extremely generic and fail to specify the legal errors or facts contested, thereby depriving the appellate court of the ability to examine the merits.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissibility criminal procedural defect court costs order fraudulent bankruptcy conviction truffa in materia di credito bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOISI ELIA nato a AVELLINO il 10/06/1974 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi di gravame, l'appello proposto da Elia Belloisi avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 3 luglio 2020 che aveva affermato la sua penale responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta e truffa e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della dichiarazione di inammissibilità, è anch'esso estremamente generico e come tale inammissibile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05