Appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge to discretionary sentencing discretion without specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing a lack of reasoning. The court ruled that since the appellant did not specifically request these circumstances with justifying reasons in their submissions, the refusal was a valid exercise of judicial discretion requiring no further explanation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; The refusal of generic mitigating circumstances is a discretionary power of the trial judge, which does not require specific reasoning when the request was not substantiated with grounds in the closing statements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSCIA GELSOMINA nata a TORRE DEL GRECO il 30/09/1946 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 15 maggio 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Gelsomina Coscia e Luigi Barbato per il reato di falso ideologico in atto pubblico; - che il ricorso dell'imputata, che si duole della carenza di motivazione in ordine al motivo di appello relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile atteso che la ricorrente non attacca la motivazione addotta dalla Corte di appello, secondo la quale essa non aveva dedotto alcun elemento a sostegno della relativa istanza, cosicché il motivo di impugnazione risulta generico e comunque manifestamente infondato, atteso che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis