Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud conviction due to defendant's death after appeal filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming the defendant's conviction for fraudulent bankruptcy without remanding the case. Although the appellant filed a cassation appeal on May 4, 2021, the defendant died on October 25, 2021, rendering the criminal proceedings moot. The court applied Article 129 of the Code of Criminal Procedure to dismiss the appeal entirely, as the death extinguished the criminal liability and no further trial was possible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 2, cod. proc. pen.; The death of the accused after the filing of a cassation appeal extinguishes the criminal liability, necessitating the annulment of the contested judgment without remand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VARA ALESSANDRO nato a PALERMO il 15/08/1947 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; tie
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 26 settembre 2018 nella parte in cui, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Alessandro Vara per più condotte di bancarotta fraudolenta e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che in data 4 maggio 2021 avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, per due motivi; - che l'imputato risulta deceduto in data 25 ottobre 2021; - che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 26738401;
Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 24779001; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 20324101);
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso