Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for injuries and knife carrying due to factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Paratore's appeal against his criminal conviction for personal injuries and illegal knife carrying inadmissible. Paratore argued that the lower court's reasoning regarding the victim's account was flawed, but the appellate court had already found sufficient corroboration in medical certificates and witness testimony. The Supreme Court rejected these arguments as mere factual complaints prohibited in proceedings of legality, upholding the original conviction and ordering costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with factual findings or the evaluation of evidence are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARATORE ANTONIO nato a MESSINA il 19/07/1988 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Antonio Paratore avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 15 dicembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di lesioni personali e porto abusivo di coltello; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che la ricostruzione dell'accaduto offerta dalla persona offesa aveva trovato adeguato riscontro nelle emergenze della certificazione medica e nella deposizione del teste operante; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 202