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Ordinanza — n. 41716/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to extreme genericity regarding Article 129 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41716/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hamza Hai Hamida inadmissible and ordered him to pay court costs and fines. The appellant argued that the Court of Appeal failed to verify specific grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim because the appeal was deemed extremely generic, failing to identify which specific cause for acquittal was omitted.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a conviction is inadmissible if it is extremely generic and fails to specify the particular cause for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code that the lower court allegedly omitted.

Parole chiave

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extreme genericity inadmissible appeal Article 129 Criminal Procedure Code cause for acquittal omission of facts court costs abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile per la sua estrema genericità, non indicando il ricorrente quale causa di proscioglimento la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HA3 HAMIDA HAMZA nato il 04/02/1997 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia del 14 gennaio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Hamza Hai Hamida per il reato di furto con strappo; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa verifica da parte della Corte di appello della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile per la sua estrema genericità, non indicando il ricorrente quale causa di proscioglimento la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0