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Ordinanza — n. 41715/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding illegal energy theft evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Vincenzo Beltrame's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Beltrame challenged the lower court's decision on illegal energy theft, arguing the appellate court failed to properly motivate the evidence of energy removal. The court ruled that complaints regarding the factual basis of the responsibility declaration constitute mere grievances rather than valid legal arguments in a final appeal.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal based solely on the lack of motivation regarding factual evidence constitutes a mere grievance and is inadmissible in proceedings for final review.

Parole chiave

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illegal energy theft lack of motivation inadmissible appeal mere grievances factual evidence Corte di Cassazione procedural admissibility danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAME VINCENZO ANTONIO nato a POGGIOREALE il 13/06/1973 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Vincenzo Antonio Beltrame avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla prova dell'effettiva sottrazione dell'energia elettrica;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che l'imputato era proprio l'assegnatario dell'alloggio servito dell'allaccio abusivo (risultando inedita la doglianza relativa alla mancata erogazione dell'energia); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 20