Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41714/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for aggravated injuries as factual complaints are inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Mancuso inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in its reasoning regarding the witness's initial silence and the severity of the dental injury. The court rejected these claims because they constituted mere factual grievances rather than legal violations, which are not admissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Factual complaints regarding the assessment of guilt or the existence of aggravating circumstances are inadmissible in cassation proceedings as they do not constitute a violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation admissibility factual grievances aggravated injuries witness credibility legal violation requirement danno ai denti lesioni gravi causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO ANDREA nato a PALERMO il 29/10/1998 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Andrea Mancuso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 28 settembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali gravi; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente ed alla sussistenza dell'ipotesi aggravata;

Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il delitto aggravato contestato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - l'iniziale reticenza del testimone era giustificata dal contesto carcerario in cui era avvenuto il fatto; - l'avulsione di un dente canino aveva determinato l'indebolimento dell'organo della masticazione della persona offesa;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre