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Ordinanza — n. 41711/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming factual errors and recidiva issues as inadmissible for lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Mirko Ahmetovic inadmissible regarding both the evaluation of evidence and the recidiva claim. The appellant argued for a re-evaluation of the victim's testimony and questioned the recidiva finding, but the court ruled these were mere complaints lacking legal specificity. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning on the victim's credibility and the new crime's symptom of danger was deemed logically sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or lacking specific grounds regarding recidiva are inadmissible in the stage of legality.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Recidiva Requirement Factual Complaints Legality Stage Review allegazione motivata motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MIRKO nato a FINALE LIGURE il 11/07/1987 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mirko Ahmetovic avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 ottobre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio con particolare riguardo alla deposizione della persona offesa; - alla ritenuta sussistenza della recidiva;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva dato adeguato conto delle ragioni per le quali la persona offesa dovesse essere ritenuta attendibile; Considerato che il motivo di ricorso sulla recidiva è privo di specificità perché non tiene conto che la Corte aveva motivato sul punto, ritenendo il nuovo reato un sintomo certo della maggiore pericolosità del prevenuto;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre