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Ordinanza — n. 41710/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for aggravated theft due to lack of specificity and failure to reclassify attempted theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Lorenzo Bianconi's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. Bianconi argued that the court failed to reclassify his conduct as attempted theft because the police did not monitor him from the start, noting he was only reported by a private citizen. The court rejected this claim, ruling the appeal lacked specificity as it merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic reiteration of points already decided by the court of first instance renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Lack of Specificity Attempted Theft Qualification Cassazione Ordinanza crimine furto di lieve entità furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCONI LORENZO nato a BOLOGNA il 31/07/1989 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Lorenzo Bianconi avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 26 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi del tentativo;

Considerato che il motivo di ricorso è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (la condotta del prevenuto non era stata monitorata fin dall'inizio dagli operanti, visto che questi era stato solo segnalato da un privato cittadino che l'aveva notato tranciare la catena della bicicletta così, già, sottraendola al legittimo proprietario); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022