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Ordinanza — n. 41709/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41709/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41709/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE MARCO nato a FERRARA il 12/12/1975 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Marco Pesce avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 2 dicembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41709/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danno patrimoniale danno patrimoniale procurato con astuzia furto aggravato reato di poca entità truffa aggravata furto di lieve entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE MARCO nato a FERRARA il 12/12/1975 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Marco Pesce avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 2 dicembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.;

Considerato che il motivo di ricorso è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022.