Italian Court dismisses appeal against theft conviction for inadmissible factual complaints and discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded a statutory mitigating circumstance and reduced the sentence due to a factual error. The court ruled that complaints regarding the application of specific mitigating factors constitute mere factual grievances barred in cassation, while sentencing discretion remains within the trial judge's authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the factual basis of mitigating circumstances or the exercise of sentencing discretion, as these fall within the exclusive domain of the court of first instance.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEU ANDI nato il 18/03/1991 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Andi Beu avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 19 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto in abitazione ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen., - alla riduzione della pena ad esito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (comportando anche la reformatio in peius in considerazione dell'errore materiale compiuto dal primo giudice);
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del dinego deil'invocata attenuante non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che irrilevante era stato l'apporto fornito dal prevenuto al recupero della refurtiva ed alla individuazione dei correi; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato (escluso ogni errore materiale, a danno dell'imputato, del primo giudice nel calcolarla in motivazione, restando, comunque, la pena finale identica a quanto indicato in dispositivo);
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ot