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Ordinanza — n. 41706/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are generic and lack specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41706/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for attempted aggravated theft, claiming violations of law and defects in reasoning regarding his liability and sentencing. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are devoid of specificity and merely reproduce criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments defects in reasoning Corte di Cassazione procedural costs attempted theft tentata truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEFTER CORNELIU nato il 02/09/1968 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Corneliu Lefter avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 26 ottobre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente ed alla misura della pena;

Considerato che i motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022.