Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for mere factual complaints and discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning regarding the defendant's responsibility was flawed. The court held that the complaint constituted mere factual grievances unsuitable for a legality review, while the increased sentence for recidivism fell within the trial judge's discretionary power under the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: Mere factual complaints regarding the reasoning of the trial court are inadmissible in a legality appeal, and the quantification of punishment for recidivism remains within the discretionary power of the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PIETRA ROCCO nato a SAN SEVERO il 29/06/1971 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Rocco La Pietra avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila dell'8 ottobre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato al medesimo ascritto al capo C; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine alla residua imputazione; - all'aumento di pena per la recidiva;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (vd da pagina 3 dell'impugnata sentenza); Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa, in aumento per la recidiva, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2