Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the claim of violated comparative circumstances judgment is a discretionary merit issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonino Amaddio's appeal against the L'Aquila Court of Appeal's conviction for aggravated theft inadmissible. Amaddio argued that the lower court violated the law and suffered from a defect in reasoning by failing to conduct a comparative judgment of circumstances under Article 69 of the Criminal Code. The court rejected this claim, ruling that the alleged error regarding the balance of aggravating and mitigating factors constitutes a discretionary evaluation typical of the trial on the merits, which was not arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; A claim alleging a violation of the law regarding the comparative judgment of circumstances is inadmissible if it challenges a discretionary evaluation typical of the trial on the merits, provided the decision is not arbitrary or illogical.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADDIO ANTONINO nato a CATANIA il 15/12/1981 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Antonino Amaddio avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 5 novembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i due reati di furto aggravato ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza ai sensi dell'art.69 cod. pen.;
Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022.