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Ordinanza — n. 41703/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41703/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by two women convicted of aggravated theft inadmissible. The appellants argued for acquittal and lighter sentences, claiming violations of law and flaws in reasoning. The court rejected these claims because the arguments merely repeated issues already properly addressed and dismissed by the lower court without new specificity.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds; generic repetitions of issues already decided by the court of first instance render them inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Lack of Specificity Aggravated Theft Court of Cassazione allegazione motivata difetto di motivazione asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUFISI RENATA MARUTA nato il 22/06/1989 MIHAILA MIHAELA GEORGIANA nato il 12/08/1987 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Renata Maruta Tufisi e da Mihaela Georgiana Mihaila avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 21 dicembre 2021 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato loro ascritto;

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (argomentati in distinti atti di impugnazione) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza delle prevenute; - alla misura delle pene alle medesime inflitte; Considerato che i motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e che difettano di specificità sia intrinseca sia estrinseca;

Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022