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Ordinanza — n. 41700/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed for inadmissibility regarding retrial, unsupported aggravating circumstances, and shared sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41700/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Gianluigi and Valerio Scarlata inadmissible, upholding their conviction for grave threats. The court rejected arguments seeking a retrial on evidence, finding them impermissible in this stage, and dismissed claims regarding the aggravating circumstance of improper weapons as factually unfounded. Furthermore, the court refused to re-evaluate the application of recidivism and the exclusion of punishability, confirming the lower court's shared judgment on sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging criminal judgments are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or contest established sentencing principles without new grounds, resulting in the dismissal of the appeal and the award of costs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility retrial request rejection aggravating circumstance analysis recidivism application non-punishability exclusion joint criminal liability court of cassazione minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 585, second comma, n. 2, cod. pen.
Art. 4, law n. 110 of 1975
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
in virtù della non modesta offensività del reato sulla base di elementi di natura oggettiva, estensibili a tutti i concorrenti nel delitto; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014, Agazzi, Rv. 261315
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCARLATA GIANLUIGI nato a ENNA il 03/04/1990 SCARLATA VALERIO nato a ENNA il 15/09/1995 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore di Gianluigi Scarlata, avv. Mauro Lombardo, che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 6 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Gianluigi Scartata e Valerio Scarlata per il reato di minaccia grave e aveva condannato i predetti alla pena di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso di Valerio Scartata sono inammissibili poiché con essi si invoca, in realtà, una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il primo motivo del ricorso di Gianluigi Scartata è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che sussiste l'aggravante di cui all'art. 585, secondo comma, n. 2, cod. pen., (considerato che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona, né agli stessi fini rileva che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014, Agazzi, Rv. 261315); - che il secondo motivo del ricorso di Gianluigi Scartata ed il terzo motivo del ricorso di Valerio Scarlata sono inammissibili, avendo la Corte di appello dichiarato di condividere il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla applicazione della contestata recidiva ed alla quantificazione del trattamento sanzionatorio; - che il quarto motivo del ricorso di Valerio Scarlata è inammissibile, avendo la Corte di appello escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in virtù della non modesta offensività del reato sulla base di elementi di natura oggettiva, estensibili a tutti i concorrenti nel delitto; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C