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Ordinanza — n. 41698/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41698/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41698/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO FEDERICO nato a GENOVA il 04/07/1990 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a MAZZEO Federico, imputato del delitto di furto pluriaggravato in concorso, la pena concordata con il Procuratore Generale, con dichiarazione di inammissibilità dei motivi rinunciati; - che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile, posto che, a norma dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62 I. n. 103/2017, è tale il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41698/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a MAZZEO Federico, imputato del delitto di furto pluriaggravato in concorso, la pena concordata con il Procuratore Generale, con dichiarazione di inammissibilità dei motivi rinunciati; - che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile, posto che, a norma dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62 I. n. 103/2017, è tale il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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danno differenziale esame di cassazione danno patrimoniale diritto al risarcimento danni modificazione delle conclusioni peggioramento di uno stato anteriore

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO FEDERICO nato a GENOVA il 04/07/1990 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a MAZZEO Federico, imputato del delitto di furto pluriaggravato in concorso, la pena concordata con il Procuratore Generale, con dichiarazione di inammissibilità dei motivi rinunciati; - che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile, posto che, a norma dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62 I. n. 103/2017, è tale il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis