Italian Court dismisses appeal against conviction for forgery, citing lack of specificity and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Zaki Dimano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Dimano argued that the lower court's findings on the forgery were grossly false, that he should have been acquitted under specific provisions, and that the sentence was too harsh. The court rejected these claims because the appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMANO ZAKI nato il 06/03/1991 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Zaki Dimano avverso la sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 settembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla grossolanità del falso; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - alla misura della pena (anche in relazione alla diminuzione della stessa ex art. 62 bis cod. pen.);
Considerato che i motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifeste aporie logiche, aveva considerato che: - il falso consumato non poteva dirsi grossolano avendo comportato, per il suo compiuto accertamento, appositi rilievi tecnici; - la condotta non poteva ritenersi occasionale essendo stati rinvenuti, in possesso del prevenuto, altri documenti, falsi, di identità; - la misura della pena appariva complessivamente congrua;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre