Cassation appeal dismissed because the filing lawyer was not registered in the special barroll for cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the filing lawyer, Avv. Rossella Mallardi, was not registered in the special barroll required for cassation proceedings. The defense argued for the appeal's merits regarding fraud and improper bankruptcy convictions, but the court focused solely on the procedural defect. Consequently, the appeal was rejected without examining the substantive facts, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a lawyer registered in the special barroll; failure to comply renders the appeal inadmissible without examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONCO LUCIA nato a NAPOLI il 28/05/1939 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAclate-e~-a4-[e-pa"- udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di RONCO Lucia per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per il delitto di bancarotta impropria.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con tre motivi;
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv. Rossella Mallardi, non è iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Infatti, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale.
4. L'inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5 -bis dell'art. 610 cod. proc. pen.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi