Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41690/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and statutory prohibition on favorable balancing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41690/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was an abstract denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a reduction in sentencing, but the lower court had already granted these mitigations in equivalent form to contested aggravating factors. The court ruled that such discretionary comparisons fall outside cassation review unless arbitrary, and noted that the penal code explicitly forbade a more favorable balance between mitigations and recidivism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69 comma 4 cod. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: Generic grounds of appeal are inadmissible, and statutory prohibitions on favorable balancing of mitigating circumstances with recidivism preclude cassation review of discretionary sentencing comparisons.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances recidivism balancing inadmissible appeal discretionary sentencing penal code prohibition aggravamento della pena attenuazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 comma 4 cod. pen.
245931), e che, oltretutto, il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod.
Art. 113 cod. proc. pen.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANEPINTO CIRO nato a NAPOLI il 17/10/1978 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, adita da PANEPINTO Ciro, in primo grado condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 1 e 3, 625, comma 2, 61 n. 5 e 7, e 99, comma 4, cod. pen., ha confermato la sentenza gravata.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo che lo compone è, infatti, affidato ad affermazioni assolutamente generiche, che non consentono neppure di comprendere effettivamente l'oggetto della censura, dal momento che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse all'imputato sia pure in regime di equivalenza con le contestate, ritenute e applicate aggravanti. Il motivo è, comunque, manifestamente infondato, posto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), e che, oltretutto, il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen..

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P