Cassation court dismisses appeal against second-instance conviction for aggravated theft, rejecting minor damage argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Iossa and Esposito inadmissible, upholding their conviction for aggravated theft. The defendants argued that the property damage was minor and should have warranted a specific statutory mitigation under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code. The court rejected this claim, finding the financial loss from the punctured tire, stolen phone, and other items exceeded the threshold for 'insignificant' damage, thus denying the requested leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: The court rejects the application of the mitigation for insignificant damage when the actual financial loss from the theft exceeds the statutory threshold, thereby confirming the conviction and dismissing the appeal.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IOSSA MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 13/04/1979 ESPOSITO ROSARIO nato a NAPOLI il 14/11/1975 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 9 luglio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Massimiliano Iossa e Rosario Esposito per il reato di furto pluriaggravato e, esclusa la recidiva ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso degli imputati è manifestamente infondato, sia laddove essi si dolgono del diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., atteso che, come già evidenziato dalla Corte di appello, il danno patrimoniale conseguente alla foratura del pneumatico e della sottrazione del telefono cellulare, di altri effetti personali e della somma di euro 29,00, non può definirsi esiguo e non consente l'applicazione della invocata attenuante, sia laddove essi si dolgono del diniego della prevalenza delle attenuanti, atteso che sul punto la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso