Italian court dismisses appeals against aggravated theft conviction due to statutory prohibition on weighing generic mitigating factors against aggravating ones.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by De Curtis and Frascarino inadmissible, upholding their conviction for aggravated theft. The defendants argued that generic mitigating circumstances should outweigh the aggravating factors and recidivism, but the court found this claim legally unfounded. The decision rests on the explicit statutory prohibition preventing the judicial weighing of generic mitigating factors against aggravating circumstances or recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; The law strictly prohibits the judicial weighing of generic mitigating circumstances against aggravating circumstances or recidivism, rendering any appeal based on such a comparison inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE CURTIS CIRO nato a NAPOLI il 21/06/1961 FRASCARINO ENRICO nato a NAPOLI il 25/10/1962 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 gennaio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Ciro De Curtis ed Enrico Frascarino per il reato di furto aggravato dalla destrezza e dal mezzo fraudolento e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata e specifica, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso degli imputati, che si dolgono del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva è manifestamente infondato, stante il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen.; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05