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Ordinanza — n. 41684/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding errors in judgment on medical certificate alteration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41684/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in confirming liability for altering a medical certificate, but the court found the arguments lacked specificity by failing to compare them with the appellate court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded under established legal principles regarding the falsity of copies.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds of appeal are not specific and do not critically compare the alleged errors with the ratio decidendi of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds errors in judgment medical certificate alteration falsity of copies falso certificato medico guida nonostante revoca della patente falsità in documenti di servizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPI MARIA nato a LECCE il 05/07/1962 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di DE FILIPPI Maria per il delitto di alterazione di un certificato medico richiesto per la convalida della patente di guida, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicatole; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore, con due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si eccepiscono gli errores in iudicando nei quali sarebbe incorsa la Corte territoriale nel confermare il giudizio di responsabilità dell'imputata per l'alterazione della data di rilascio di un certificato medico operata sulla copia fotostatica dell'originale del relativo atto, peccano di aspecificità, perché articolati senza alcun confronto, men che meno critico, con la ratio decidendi della statuizione sul punto, ossia che la fotocopia sulla quale era stata alterata la data di rilascio del certificato medico «assumeva l'apparenza dell'originale, essendo stata, peraltro, predisposta proprio al fine di sostituirlo» (cfr. pag. 5, secondo capoverso della sentenza impugnata); che i motivi medesimi sono, pertanto, anche manifestamente infondati, atteso il principio di diritto secondo il quale integra il reato di falsità materiale formazione o l'alterazione della copia di un atto ove la stessa assuma l'apparenza di un atto originale (Sez.

U, n. 35814 del 28/03/2019, Rv. 276285); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi