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Ordinanza — n. 41683/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41683/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41683/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANNI FABRIZIO nato a SAN VITO il 26/12/1955 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 9 ottobre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Stefania Schirru e Fabrizio Fanni per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, aveva condannato i predetti alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato Fabrizio Fanni è inammissibile, poiché dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha desunto la apposizione del sigillo e la sua conseguente asportazione, costituente violenza sulle cose, dalle deposizioni dei testi Sandro Pili e Silvio Casu e laddove il ricorrente sostiene che dalle predette deposizioni non emerge tale circostanza di fatto, egli invoca a questa Corte di cassazione una inammissibile rivalutazione di merito e comunque, laddove avesse inteso denunciare il travisamento delle prove, egli non ha allegato al ricorso né indicato nelle forme di cui all'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. gli atti dai quali emergerebbe il travisamento (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41683/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. gli atti dai quali emergerebbe il travisamento (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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prove fabbricate materiale elettrico e apparecchiature radio prova informatica inchiesta per falsità atti danneggiamento d'impianti elettrici documenti mancanti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANNI FABRIZIO nato a SAN VITO il 26/12/1955 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 9 ottobre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Stefania Schirru e Fabrizio Fanni per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, aveva condannato i predetti alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato Fabrizio Fanni è inammissibile, poiché dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha desunto la apposizione del sigillo e la sua conseguente asportazione, costituente violenza sulle cose, dalle deposizioni dei testi Sandro Pili e Silvio Casu e laddove il ricorrente sostiene che dalle predette deposizioni non emerge tale circostanza di fatto, egli invoca a questa Corte di cassazione una inammissibile rivalutazione di merito e comunque, laddove avesse inteso denunciare il travisamento delle prove, egli non ha allegato al ricorso né indicato nelle forme di cui all'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. gli atti dai quali emergerebbe il travisamento (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec