Appeal dismissed for generic grounds; appellant merely reiterated first-instance arguments without attacking the court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's grounds were deemed generic and failed to challenge the first-instance judgment's reasoning. The appellant, Maurizio Bellinati, was convicted of theft and attempted to overturn the conviction by repeating arguments already presented at trial. The court ruled that this lack of substantive attack rendered the appeal invalid under procedural law, resulting in a dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat arguments already advanced in the first instance without attacking the reasons underlying the lower court's decision.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINATI MAURIZIO nato a CAMPOSAMPIERO il 10/01/1966 avverso l'ordinanza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi di gravame, l'appello proposto da Maurizio Bellinati avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 28 settembre 2020 che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di furto e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della dichiarazione di inammissibilità, è manifestamente infondato in quanto il ricorrente si è limitato a reiterare argomenti già dedotti in primo grado, senza attaccare le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05