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Ordinanza — n. 41680/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41680/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41680/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULL TIGEI nato a GUASTALLA il 14/05/1991 avverso l'ordinanza del 29/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; i - che con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi di gravame, l'appello proposto da Tigei Bull avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 12 gennaio 2012 che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della dichiarazione di inammissibilità, è manifestamente infondato in quanto il ricorrente si è limitato ad invocare le attenuanti generiche adducendo la modestia del danno, senza argomentare in alcun modo le ragioni che dovrebbero condurre a ritenere modesto il danno e senza attaccare le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41680/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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aggravamento della pena pericolo di tortura truffa aggravata rapina qualificata attenuazione della pena grave limitazione del diritto costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULL TIGEI nato a GUASTALLA il 14/05/1991 avverso l'ordinanza del 29/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi di gravame, l'appello proposto da Tigei Bull avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 12 gennaio 2012 che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della dichiarazione di inammissibilità, è manifestamente infondato in quanto il ricorrente si è limitato ad invocare le attenuanti generiche adducendo la modestia del danno, senza argomentare in alcun modo le ragioni che dovrebbero condurre a ritenere modesto il danno e senza attaccare le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso