Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for refusing to declare illness, citing lack of proof and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Maria Dimatrochicco's appeal inadmissible regarding her refusal to declare illness and the imposed sentence. The appellant argued for leniency based on alleged health issues and questioned the penalty's severity, but the court found no evidence of malaise and noted her awareness of the violation. Consequently, the court ruled that factual complaints are inadmissible in cassation and that sentencing falls within the lower court's discretionary power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, 495 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals based on mere factual complaints regarding the declaration of illness or the specific sentencing amount are inadmissible in cassation, as such matters fall within the exclusive discretion of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMATROCHICCO MARIA nato a TORINO il 26/12/1976 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Maria Dimatrochicco avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12 novembre 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 385 e 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità della prevenuta; - alla misura della pena;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (non vi era prova dell'assunto malore e si era osservato che l'imputata era tanto consapevole della consumata violazione degli arresti domiciliari da declinare false generalità); Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre