Ordinanza — n. 41677/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO EMILIANA nato a ALBA il 16/07/1974 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Emiliana Negro avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12 novembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'avvenuta desistenza dal tentativo di delitto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41677/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (la prevenuta aveva già rimosso dai beni le placche antitaccheggio e non aveva interrotto spontaneamente la sua condotta); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO EMILIANA nato a ALBA il 16/07/1974 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Emiliana Negro avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12 novembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'avvenuta desistenza dal tentativo di delitto;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (la prevenuta aveva già rimosso dai beni le placche antitaccheggio e non aveva interrotto spontaneamente la sua condotta); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022.