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Ordinanza — n. 41674/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated theft, citing lack of specificity and prior rejection of legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41674/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to properly qualify the crime or apply statutory aggravating and mitigating circumstances. The appellant argued for a reclassification of the act under Article 56 of the Penal Code and the application of a specific mitigation clause, while the appellate court had already addressed these points with sound reasoning regarding the nature of the theft and the value of stolen goods. The supreme court found the appeal's grounds merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the trial judge, resulting in the rejection of the request without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 56, 62, 625 n. 2 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds rejection aggravated theft qualification statutory mitigation denial court of cassazione procedure furto di lieve entità furto aggravato furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen.; - al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;
Art. 625 n. 2 cod. pen.
pen.; - alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; - al diniego dell'attenuante di cui all'art.
art. 56 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIGNANI DANIELA nato a TORINO il 10/02/1973 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Daniela Trignani avverso la sentenza della Corte di appello di Torino dell'8 ottobre 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen.; - alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; - al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;

Considerato che i motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte d'appello, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - l'imputata non era stata sorpresa e seguita mentre sottraeva la merce ma era stata solo sottoposta a controlli nel passaggio dalle casse dell'esercizio commerciale e, poi, in attesa degli stessi, si era anche data alla fuga portando con sé la refurtiva, così consumando il contestato delitto di furto; - la violenza sulle cose si era perfezionata con la forzatura dei blocchi delle casse, - la refurtiva non era di valore così tenue da giustificare l'attenuante invocata;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ott