Ordinanza — n. 41673/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERULSKIS SIGITAS nato il 15/05/1981 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Sigitas Gerulskis avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 26 novembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 497 bis, 477 e 482 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto punito dagli artt. 477 e 482 cod. pen., non essendovi prova che l'imputato intendesse avvalersi della patente di guida falsificata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41673/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza che ritiene la consumazione del contestato delitto di falso al momento della formazione dell'atto falso (non avendo quindi rilievo dirimente il suo utilizzo), Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERULSKIS SIGITAS nato il 15/05/1981 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Sigitas Gerulskis avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 26 novembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 497 bis, 477 e 482 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto punito dagli artt. 477 e 482 cod. pen., non essendovi prova che l'imputato intendesse avvalersi della patente di guida falsificata;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza che ritiene la consumazione del contestato delitto di falso al momento della formazione dell'atto falso (non avendo quindi rilievo dirimente il suo utilizzo), Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022