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Ordinanza — n. 41668/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41668/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fulle Massimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant raised three grounds: generic complaints about the lower court's reasoning, a request to reclassify the crime without specific evidence, and a challenge to the sentencing discretion. The court rejected these arguments because they were repetitive, lacked concrete factual support, and violated the principle of self-sufficiency required for cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it contains only generic grievances without specific factual arguments or if it challenges the exercise of sentencing discretion absent arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances sentencing discretion self-sufficiency principle reclassification of crime recidiva nell'infrazione furto aggravato crimine

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017
207944) - neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
270071) -, in presenza, comunque, di un apparato motivazionale - risultante, tra l'altro, dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi - che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE MASSIMO nato a TORTONA il 15/01/1992 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di FULLE MASSIMO per il delitto di furto in abitazione aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo - che contesta la logicità e la coerenza della motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - in quanto del tutto reiterative delle censure articolate con il gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto -, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, inopinabili e decisivi travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) - neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071) -, in presenza, comunque, di un apparato motivazionale - risultante, tra l'altro, dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi - che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); che il secondo motivo - che si duole della mancata riqualificazione del fatto ascritto al ricorrente nel delitto di favoreggiamento personale -, oltre che genericamente articolato, perché non coglie la ratio decidendi della statuizione sul punto, ossia che «alcun argomento e concreto elemento a sostegno di tale riqualificazione risultava esposto nell'atto di appello, avendovi fatto solo genericamente cenno il difensore nel corso dell'udienza» (cfr. pag. 8, utlimo capoverso della sentenza impugnata), è interamente versato in fatto; - che il terzo motivo, proteso a censurare l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, prospetta questione genericamente articolata, in quanto illustrata tramite riferimenti astratti (cioè, privi di qualsivoglia addentellato concreto al tenore della sentenza impugnata); non consentita nel giudizio di legittimità; comunque, manifestamente infondata, posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche globalmente considerato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estens