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Ordinanza — n. 41667/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to extreme genericity of grounds under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41667/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabrizio Uzzo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The lower court had reduced Uzzo's sentence for damages, threats, and illegal weapon possession by applying generic mitigating circumstances. The supreme court rejected the appeal because the grounds raised by the appellant were deemed excessively generic and failed to address specific legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 600, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are extremely generic and do not specify the legal or factual points requiring examination by the supreme court.

Parole chiave

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inadmissible appeal extreme genericity criminal procedure code procedural dismissal Cassation court violazioni della legge sulle armi risarcimento per atto illecito modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 600, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UZZO FABRIZIO nato a IVREA il 07/03/1984 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Ivrea del 8 gennaio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Fabrizio Uzzo per i reati di danneggiamento, minaccia e porto abusivo di arma comune da sparo e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il