Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41666/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41666/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41666/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCO GIUSEPPE nato a RIESI il 19/11/1958 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOrdato avviso allI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e riducendo la pena principale e le pene accessorie, la sentenza del 18 ottobre 2016 del Tribunale di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Liccio per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravato dalla pluralità delle condotte e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato — che sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante — è inammissibile, essendo la pena comunque corrispondente a quella concordata tra le parti; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41666/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e riducendo la pena principale e le pene accessorie, la sentenza del 18 ottobre 2016 del Tribunale di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Liccio per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravato dalla pluralità delle condotte e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato — che sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante — è inammissibile, essendo la pena comunque corrispondente a quella concordata tra le parti; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda truffa in materia di credito attenuazione della pena immunità parziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCO GIUSEPPE nato a RIESI il 19/11/1958 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOrdato avviso allI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e riducendo la pena principale e le pene accessorie, la sentenza del 18 ottobre 2016 del Tribunale di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Liccio per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravato dalla pluralità delle condotte e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato — che sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante — è inammissibile, essendo la pena comunque corrispondente a quella concordata tra le parti; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il