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Ordinanza — n. 41663/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41663/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41663/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEROSSI GIUSEPPINA nato a CARMAGNOLA il 18/06/1981 DE COLOMBI CATERINA nato a CARMAGNOLA 11 11/09/1991 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN FATTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di DEROSSI GIUSEPPINA e di DE COLOMBI CATERINA per il delitto di tentato furto pluriaggravato, anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. per la sola Derossi; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le imputate, a mezzo del comune difensore, che ha articolato distinti atti di impugnazione, affidati, tuttavia, ad un solo motivo, del tutto sovrapponibile; CONSIDERATO IN DIRITTO - che il proposto motivo, con il quale le ricorrenti censurano la motivazione cumulativa ostesa a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato: è stato, infatti, affermato che la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche non pecca di genericità qualora, riferendosi a più correi consociati, il tema privilegiato sia quello della gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta quest'ultima dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Rv. 255773; Sez. 1, n. 3104 del 09/12/1983 - dep. 05/04/1984, Rv. 163518); il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha argomentato il diniego delle attenuanti generiche considerando la modalità di realizzazione del reato (in tre persone e con violenza sulle cose) e la caratura criminale delle ricorrenti, in disparte l'assenza di alcun elemento positivo di valutazione cui ancorare le invocate attenuanti: tanto comporta l'insindacabilità della decisione; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre

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Ordinanza — n. 41663/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma 4, cod. pen. per la sola Derossi; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le imputate, a mezzo del comune difensore, che ha articolato distinti atti di impugnazione, affidati, tuttavia, ad un solo motivo, del tutto sovrapponibile; CONSIDERATO IN DIRITTO - che il proposto motivo, con il quale le ricorrenti censurano la motivazione cumulativa ostesa a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato: è stato, infatti, affermato che la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche non pecca di genericità qualora, riferendosi a più correi consociati, il tema privilegiato sia quello della gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta quest'ultima dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Rv. 255773; Sez. 1, n. 3104 del 09/12/1983 - dep. 05/04/1984, Rv. 163518); il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha argomentato il diniego delle attenuanti generiche considerando la modalità di realizzazione del reato (in tre persone e con violenza sulle cose) e la caratura criminale delle ricorrenti, in disparte l'assenza di alcun elemento positivo di valutazione cui ancorare le invocate attenuanti: tanto comporta l'insindacabilità della decisione; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre

Parole chiave

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condanna per furto aggravato reiterazione di reati penali delinquente recidivo doppia punibilità condanna per tentata truffa ripetute infrazioni stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEROSSI GIUSEPPINA nato a CARMAGNOLA il 18/06/1981 DE COLOMBI CATERINA nato a CARMAGNOLA 11 11/09/1991 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN FATTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di DEROSSI GIUSEPPINA e di DE COLOMBI CATERINA per il delitto di tentato furto pluriaggravato, anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. per la sola Derossi; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le imputate, a mezzo del comune difensore, che ha articolato distinti atti di impugnazione, affidati, tuttavia, ad un solo motivo, del tutto sovrapponibile; CONSIDERATO IN DIRITTO - che il proposto motivo, con il quale le ricorrenti censurano la motivazione cumulativa ostesa a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato: è stato, infatti, affermato che la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche non pecca di genericità qualora, riferendosi a più correi consociati, il tema privilegiato sia quello della gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta quest'ultima dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Rv. 255773; Sez. 1, n. 3104 del 09/12/1983 - dep. 05/04/1984, Rv. 163518); il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha argomentato il diniego delle attenuanti generiche considerando la modalità di realizzazione del reato (in tre persone e con violenza sulle cose) e la caratura criminale delle ricorrenti, in disparte l'assenza di alcun elemento positivo di valutazione cui ancorare le invocate attenuanti: tanto comporta l'insindacabilità della decisione; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre