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Ordinanza — n. 41662/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding fraudulent intent in bankruptcy fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41662/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible against a conviction for fraudulent bankruptcy involving the concealment of accounting documents. The appellant argued for specific proof of fraudulent intent but merely reiterated grievances already addressed by the lower court without new specific facts. The court ruled that the appeal lacked logical coherence and specific counter-arguments to the established finding of intent.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat the grievances of the lower court judgment without providing specific new arguments or facts to challenge the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments fraudulent bankruptcy lack of specificity reiteration of grievances documenti bancari falsità in documenti di servizio bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARGA ANTONELLA nato a ROMA il 25/11/1971 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di TARGA ANTONELLA per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da occultamento o distruzione delle scritture contabili; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo — in punto di logicità dell'argomentazione rassegnata a sostegno della prova del dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, L.F. - è affetto da genericità, essendo le deduzioni cui è affidato meramente reiterative delle censure articolate con il gravame, disattese dalla Corte territoriale con ampia e congrua motivazione (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), con la quale la ricorrente non si è affatto criticamente confrontata: nulla di specifico, in effetti, è stato da lei addotto per contrastare il nucleo significante della decisione, ossia che la insistita renitenza a far fronte ai propri obblighi di amministratrice della società, relativi al mettere a disposizione del Collegio sindacale, prima, e della Curatela fallimentare, poi il compendio contabile della compagine imprenditoriale (comprensivo dei libri contabili e delle scritture accessorie) era espressiva dello scopo di non consentire ai creditori sociali di vedere soddisfatte le proprie ragioni nei confronti della società debitrice tramite la ricognizione dei beni posti a garanzia delle stesse; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente