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Ordinanza — n. 41661/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming misclassification of attempted theft in private residence as simple theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41661/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Dominici Joseph inadmissible, upholding the appellate court's decision to reform the first-instance judgment regarding the custodial sentence. The appellant argued that the lower court erred in qualifying the crime as attempted theft in a private residence rather than simple theft, specifically concerning a condominium garage. The court rejected this claim, citing established legal principles that such garages constitute private residences when they are integral to the dwelling and not accessible without consent.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis c.p.; Art. 624 c.p.: A garage integral to a private residence, accessible only with the owner's consent, qualifies as a private residence for the purpose of aggravated theft, rejecting arguments for simple theft classification.

Parole chiave

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attempted theft private residence condominium garage classification aggravated theft penalty criminal appeal inadmissibility private residence definition violazione di domicilio imputazione di furto delitto contro i beni

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis c.p.
La Corte territoriale ha, infatti, fatto buon governo del pacifico principio di diritto secondo cui integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod.
Art. 624 c.p.
La Corte territoriale ha, infatti, fatto buon governo del pacifico principio di diritto secondo cui integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod.
art. 624-bis cod. pen
La Corte territoriale ha, infatti, fatto buon governo del pacifico principio di diritto secondo cui integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019
la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019 - dep.
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017
278446; Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMINICI JOSEPH nato a CUNEO il 26/12/1974 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di DOMINICI Joseph per il delitto di tentato furto aggravato in luogo di privata dimora, limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento di sofferta custodia cautelare.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato, affidato ad un solo motivo, è inammissibile. 2.1. Il proposto motivo, che denuncia l'errore qualificatorio in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel diniego di derubricazione del contestato tentato furto in luogo di privata dimora (ossia un box condominiale) in quello di tentato furto semplice, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha, infatti, fatto buon governo del pacifico principio di diritto secondo cui integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019 - dep. 14/02/2020, Rv. 278446; Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076).

3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dì Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Prid