Cassation court dismisses appeal against conviction for aggravated theft, rejecting lack of motivation claim regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the appellant's criminal conviction for aggravated theft. The appellant argued that the appellate court failed to properly motivate the application of recidivism and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected this claim, finding that the lower court adequately reasoned its decision by referencing the appellant's prior criminal record and evident capacity to offend.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 59, comma 1, n. 1, c.p.; The appeal is inadmissible when the appellate court has sufficiently motivated the application of recidivism and the assessment of mitigating circumstances by referencing the defendant's prior criminal history and specific modus operandi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMOUDI KALTOUM nato a EL FOKRA( MAROCCO) il 18/03/1972 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 21 settembre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Kaltoum Sammoudi per i reati di furto aggravato consumato e tentato e l'aveva condannata, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica ed infraquinquennale, alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata, che si duole della mancanza di motivazione in ordine alla applicazione della recidiva ed al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputata ed alla spiccata capacità a delinquere resa evidente dai precedenti suddetti e dalle modalità esecutive dei reati per i quali si procede; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i