Cassation appeal dismissed for inadmissibility as penalty assessment and comparison fall within trial court discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Juan Carlos Andrade Abanto's appeal against the Milan Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. The appellant argued violations of law regarding the sentencing measure and the comparison of circumstances under Article 69 of the Penal Code. The court ruled that both the quantification of the penalty and the comparative assessment are discretionary functions reserved to the trial judge, which were exercised without arbitrariness in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; The appeal challenging the sentencing measure and the comparison of circumstances is inadmissible because these elements constitute discretionary judgments exclusive to the court of first instance, provided they are not arbitrary or illogical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRADE ABANTO JUAN CARLOS nato a CALLAO( PERU') il 18/04/1991 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Juan Carlos Andrade Abanto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 29 novembre 2021 di condannEi del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio ed al giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 cod. pen.; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 20